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Capri tassa di sbarco

Regolamento sull'imposta di sbarco nell'isola di Capri Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15.06.2012 Art.1 - Istituzione Imposta di sbarco. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n° 446 ed è volto a disciplinare l'applicazione dell'imposta di sbarco di cui all'art.4 comma 3/bis del D. Lgs. n°23 del 14/03/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. 02/03/2012 n°16; Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi delle Compagnie di navigazione e di ogni altro Vettore pubblico e privato, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento. Art.2 - Soggetti d'imposta. L'imposta di sbarco è alternativa all'imposta di soggiorno ed è istituita in attuazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 3/bis, del D. Lgs. n°23/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. n°16/2012. L'imposta di sbarco è corrisposta da ogni persona fisica, salvo le esenzioni previste al seguente articolo 5, che arrivi nell'Isola di Capri utilizzando qualsiasi tipo di mezzo di trasporto e qualsiasi vettore sia esso pubblico che privato. Art.3 - Decorrenza dell'imposta. In considerazione che sull'isola di Capri insistono due Comuni ed esiste un solo porto, tutte le deliberazioni relative all'imposta di sbarco, devono essere adottate in accordo tra i due Comuni. L'imposta di sbarco è istituita a seguito di specifica deliberazione da parte dei rispettivi Consigli comunali di Capri e Anacapri. In tali deliberazioni verrà stabilita la data di decorrenza dell'imposta, il periodo di vigenza annuale dell'imposta e la ripartizione del gettito tra i Comuni di Capri ed Anacapri; L'imposta di sbarco sarà riscossa dalle Compagnie di navigazione e dagli altri Vettori pubblici e privati. L'imposta di sbarco, in fase di prima applicazione, è determinata nella misura di EUR 1,50 per ogni singolo passeggero. Art.4 - Finalità dell'imposta. Il gettito derivante dalla applicazione dell'imposta di sbarco è destinato a finanziare interventi relativi a servizi pubblici, a servizi turistici ed ad interventi tesi a valorizzare la funzione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali. Art.5 - Esenzioni. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di sbarco i residenti nel Comune di Capri e di Anacapri, i lavoratori pendolari, gli studenti pendolari, ed i soggetti passivi dell'imposta municipale propria unitamente ai componenti il loro nucleo familiare, che risultino in regola con il pagamento dell'imposta municipale propria alla data di applicazione dell'imposta in parola. Il Comune di Capri, attraverso il Responsabile del settore finanziario rilascerà al soggetto passivo dell'imposta municipale ed ad ogni componente del nucleo familiare un apposito tesserino di durata annuale, che ne attesti la parificazione ai residenti. Il tesserino, a seguito di formale richiesta al Comune di Capri da parte del soggetto passivo dell'imposta municipale propria, sarà rilasciato entro una settimana dalla data di richiesta e nel rispetto della procedura amministrativa che verrà determinata. Art. 6 - Soggetti obbligati alla riscossione. Soggetti responsabili della riscossione dell'imposta di sbarco sono le Compagnie di navigazione ed i Vettori pubblici e privati che verseranno al Comune di Anacapri gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n.44/2012 e dal presente Regolamento Art.7 - Modalità di riscossione e riversamento. I soggetti passivi dell'imposta di sbarco corrispondono la stessa alle compagnie di navigazione o agli altri soggetti responsabili. Le Compagnie e gli altri soggetti responsabili della riscossione dell'imposta provvedono alla riscossione della stessa, rilasciandone quietanza - biglietto di imbarco o altro titolo equipollente - e al consequenziale versamento al Comune di Capri relativamente alla propria quota di competenza stabilita con la deliberazione di Consiglio comunale di cui all'art. 3; Le compagnie di navigazione e/o gli altri soggetti individuati, riscuotono l'imposta di sbarco unitamente al prezzo del biglietto ma con indicazione a parte sullo stesso. Entro 15 giorni dalla fine del mese di riferimento, i predetti soggetti sono tenuti a presentare, al settore area economica e finanziaria del comune, la dichiarazione mensile degli incassi giornalieri con indicazione del numero dei passeggeri paganti e di quelli esenti su modulo anche telematico fornito dal comune. Sono tenuti inoltre a versare, entro lo stesso termine, la relativa imposta dandone comunicazione al comune. Il versamento sarà effettuato in uno dei seguenti modi: su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Capri mediante bonifico tramite il sistema bancario tramite eventuali altre procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune. La dichiarazione e comunicazione del versamento sarà trasmessa al comune per via telematica mediante procedure informatiche definite dal predetto settore competente. Art.8 - Disposizioni in tema di accertamento. Ai fini dell'attività di accertamento relativa all'imposta di sbarco si applica l'art. 1 commi da 158 a 170 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Il Comune, ai fini dell'attività di accertamento e di verifica degli esatti adempimenti ed obblighi da parte dei soggetti passivi e di quelli per i quali sono previsti precisi obblighi tributari, può porre in essere un'attività di controllo attraverso i vari uffici interessati e soprattutto con la polizia locale. L'attività di controllo verrà esercitata con le modalità seguenti: Il Comune può richiedere ai soggetti passivi e ai soggetti di cui all'art. 6 documenti e atti relativi agli adempimenti di cui sopra; Il Comune può inviare ai soggetti di cui all'art. 6 questionari relativi ai dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati; Il Comune può richiedere, nell'ambito delle norme vigenti in materia, a uffici pubblici e privati, dati e notizie relativi allo sbarco dei passeggeri sull'isola di Capri; Il Comune può eseguire, attraverso gli organi interni competenti e con le modalità previste dalle leggi vigenti, controlli diretti sul numero dei passeggeri che sbarcano sull'isola. Art.9 - Sanzioni. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile di imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto; Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 e ss.mm.; Per la mancata riscossione dell'imposta di sbarco e/o per il mancato rilascio della quietanza si applica la sanzione da Euro 500,00 a Euro 2.000,00; Per le altre sanzioni non previste si applica l'art. 1 commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Art. 10 - Riscossione coattiva. 1. Le somme accertate dal Comune a titolo di imposta, sanzione ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, saranno riscosse in maniera coattiva con le stesse modalità in vigore presso l'ente per gli altri tributi. Art. 11 - Conguaglio. Nei casi di versamento dell'imposta di sbarco in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato dalle Compagnie di navigazione e dagli altri soggetti responsabili della riscossione dell'imposta mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alla scadenza successiva; Il rimborso sarà richiesto dalle Compagnie di navigazione o dagli altri soggetti responsabili della riscossione dell'imposta al Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Capri che lo autorizzerà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine le Compagnie di navigazione e gli altri soggetti responsabili della riscossione dell'imposta procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune. Art.12 - Controversie. 1. Le controversie concernenti l'imposta di sbarco saranno risolte tramite procedure di mediazione attraverso un mediatore abilitato, nel caso di fallimento della suddetta procedura di mediazione le controversie saranno devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

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